Con comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che la Direzione Generale per la sicurezza stradale, con la nota n. 8866 del 4.12.2020, ha emanato una nuova circolare, in cui viene specificato che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali continuano a conservare la loro validità, anche se scadute alla data del 29.10.2020, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 che ha prorogato, senza fissare una data preordinata, gli effetti di tutte le autorizzazioni in scadenza e scadute, ivi comprese quelle relative ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.
Fonte
Sito web Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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