Con la Sentenza n. 47836 del 25/11/2019 la Corte di Cassazione, III Sezione Penale, ha chiarito che:
alle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti consegue, a norma dell’art. 259, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, la confisca obbligatoria del mezzo all’uopo utilizzato, laddove per trasporto illecito deve peraltro intendersi un’attività, prevalentemente commissiva, svolta senza autorizzazioni.
Nei passaggi logico motivazionali della pronuncia in commento, la Suprema Corte ha infatti rilevato che la fattispecie di cui al D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 4, (inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti) non ha natura di circostanza, bensì di reato autonomo integrante un’ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi (Sez. 3, n. 42394 del 28/09/2011, Rossetti, Rv. 251425), e rappresenta reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (in specie i rifiuti venivano trasportati su un mezzo, protetti solo da un telo traforato in quanto le condizioni meteorologiche non esponevano il carico ad alcun agente atmosferico, in violazione di apposita prescrizione autorizzativa che imponeva un’idonea copertura) (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini e altro, Rv. 249577).
Integra pertanto il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 4, l’inosservanza delle prescrizioni previste per l’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti, che traggano origine da specifiche disposizioni normative o che siano direttamente imposte dalla P.A. nell’esercizio del suo potere discrezionale (Sez. 3, n. 19955 del 09/04/2013, Balzarini, Rv. 255401).