È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 la cd. Legge di Bilancio 2020, ovvero la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che entrerà in vigore a partire dal giorno 1.1.2020.
Nel testo della Legge di Bilancio 2020 approvato in via definitiva e pubblicato in G.U. sono contenute diverse misure di interesse, che sono di seguito sintetizzate nei seguenti macro-temi:
– Trasporti
– Lavoro e occupazione
– Crescita e politiche fiscali
– Politiche di coesione e Mezzogiorno
– Istruzione.
Focus: Trasporti
• Trasporti merci nei centri storici delle città metropolitane – La disposizione del comma 17, introdotta dal Senato, novella l’articolo 16-ter del decreto-legge n. 91 del 2017 in materia di sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici delle città metropolitane, autorizzando la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici volto alla prevenzione dei fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale. La finalità indicata è quella di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del paese. Viene a tal fine previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.
• Interventi rete ferroviaria nazionale – Il comma 28, introdotto dal Senato, reca una variazione dell’autorizzazione di spesa per il finanziamento al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale: si prevede una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020, e l’incremento di 40 milioni di euro nell’anno 2021 e di 350 milioni di euro nell’anno 2026.
• Infrastrutture per la mobilità Fiere – Il comma 73, introdotto dal Senato, autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.
• Green new deal – I commi 85-99 recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l’anno 2020, 930 milioni di euro per l’anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione – per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2, sarà utilizzato dal Ministro dell’economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all’imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell’uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).
Si definisce quindi la disciplina per l’attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Con una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico (comma 88). Sancisce poi la possibilità, nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell’UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell’UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell’accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS (comma 89).
Il comma 90 prevede, in particolare, che per le finalità di cui al comma 86, possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI). Il comma 91 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell’efficienza energetica.
Il comma 92 prevede la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di inserire tra le spese rilevanti nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato cosiddetti Green Bond la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.
Il comma 93 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale con l’obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio, demandando ad un D.P.C.M. – da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio – l’individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso.
Si dettano norme sul monitoraggio. In base al comma 94, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un professionista indipendente sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto.
Agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85 nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi (comma 95).
Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del Green Climate Fund, autorizzando la relativa spesa (comma 96).
Il comma 97 prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche.
I commi 98-100, che disciplinano l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020.
• Green mobility – Nei commi 107 e 109 si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.
• Trasporto intermodale – Le disposizioni dei commi 110-112, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. Si autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.
In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 – di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria.
Agli oneri derivanti dalla disposizione qui in esame si provvede:
o per 3,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 36 della legge n. 457 del 1978;
o quanto a 16,2 milioni di euro mediante del comma 5 dell’articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Mit; si tratta del fondo relativo all’accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi.
Il successivo comma 111 autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui al comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015, in materia di completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.
Infine, il comma 112 dispone che il fondo di parte corrente di cui al citato comma 5 dell’articolo 34-ter sia ridotto di 14 milioni di euro per l’anno 2021.
• Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli – I commi da 113 a 117, introdotti al Senato, stanziano ulteriori 3 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l’obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada.
In dettaglio, lo stanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2020 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al R.E.N. (Registro elettronico nazionale), si aggiunge alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto ed ha l’obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltre che di ridurre gli effetti climalteranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada (comma 113).
Ai sensi del comma 114 i contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati dall’entrata in vigore del provvedimento in esame fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di cat. M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI (di cui al Reg. CE n. 595/2009).
Il comma 115 prevede che i contributi – di entità variabile, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.0000 euro per ciascun veicolo, e differenziati in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo come previsto dal comma 116 – siano erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, escludendone la cumulabilità con altre agevolazioni relative al medesimo tipo di investimento, incluse quelle concesse a titolo de minimis (ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013).
Il comma 117 demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l’entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione. I criteri di valutazione delle domande – stabilisce la norma primaria – assicurano la priorità al finanziamento degli investimenti per la sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
• Personale Capitanerie di porto – I commi da 151 a 154, introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.
• Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – I commi da 155 a 159, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza e di verifica della qualità dei servizi erogati all’utenza, relative all’esecuzione del Contratto di servizio di media e lunga percorrenza tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia spa, si assegnano risorse pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2026.
• Zone logistiche semplificate e Fondo per i comuni delle aree interne – Il comma 313, introdotto al Senato, modifica il regime delle zone logistiche semplificate (ZLS) prevedendo che le ZLS possano istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all’articolo 107 del TFUE e prevedendo che tali ZLS abbiano un regime identico a quello previsto per le ZES, estendendosi a tali enti anche i benefici di carattere fiscale previsti originariamente solo in capo alle ZES.
Il comma prevede, inoltre, l’istituzione di un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.
• Rafforzamento ZES – Il comma 316 prevede che la funzione di Presidente del Comitato di indirizzo della ZES, cioè di presidente dell’organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Viene inoltre esteso ai beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta concesso per gli investimenti nelle ZES.
• Istituzione della Zona franca doganale nell’area portuale di Taranto – In base alla disposizione del comma 316, lettera b), introdotta dal Senato, al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell’Area portuale di Taranto e sostenere l’occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui perimetrazione è definita dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
• Interventi per il porto di Barletta – Il comma 317, introdotto dal Senato, autorizza un finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, per consentire i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta. La disposizione autorizza in dettaglio la spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta.
• Rafforzamento sistema imprenditoriale dell’area di Gioia Tauro – Il comma 318 autorizza un finanziamento per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’area del retroporto di Gioia Tauro. La disposizione in particolare autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l’ammodernamento e lo sviluppo dell’area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei Comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell’ambito della viabilità, dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.
• Fringe benefit auto aziendali – Le disposizioni in esame modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all’aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.
In particolare, si dispone che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell’importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento per l’anno 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento per l’anno 2021.
Il comma 633 stabilisce infine che la disciplina vigente (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
• Documento unico di circolazione – I commi 687 e 688, introdotti dal Senato, prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione. Il completamento dell’operazione di graduale passaggio è previsto comunque entro il 31 ottobre 2020.
• Addizionale IRES sui redditi da attività in concessione – Nel corso dell’esame al Senato è stato integralmente sostituito quanto previsto dall’originario articolo 91 del provvedimento. In luogo di disporre un limite alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili alla scadenza della concessione, per le imprese concessionarie del settore autostradale (pari all’1 per cento del costo dei beni), i commi da 716 a 718 introducono un’aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento (in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.
In particolare, il comma 716 eleva di 3,5 punti percentuali l’aliquota IRES, portandola dunque dal 24 al 27,5 per cento per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, sul reddito derivante dall’attività svolta sulla base dei seguenti rapporti di concessione o autorizzazione:
o concessioni autostradali;
o concessioni di gestione aeroportuale;
o autorizzazioni e concessioni portuali (ai sensi delle vigenti leggi in materia, in particolare articoli 16 e 18 della legge n.84 del 1984);
o concessioni ferroviarie.
Focus: Lavoro e occupazione
• Sgravi contributivi – Si interviene sulla disciplina in materia di riduzione dei contributi previdenziali relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti, analoga a quella già prevista dall’art. 1-bis del D.L. 87/2018 (mai attuata per la mancata emanazione del relativo decreto ministeriale) che viene conseguentemente abrogata. In particolare, la suddetta riduzione, in favore dei datori di lavoro privati e pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, opera con riferimento alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età effettuate nel biennio 2019-2020 (mentre per gli anni successivi resta fermo il limite di 30 anni). Si conferma, inoltre, che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari stabiliscano, per il 2019 e il 2020, l’elevamento dello sgravio, fino ad un massimo del 100%, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (come disposto dall’art. 1, c. 247, della L. 145/2018) (comma 10).
• Apprendistato – Per quanto riguarda i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati successivamente al 1° gennaio 2020, si dispone, per le le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l’esonero totale dal versamento della contribuzione prevista per le medesime imprese e pari all’1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (comma 8). In materia, si segnala l’incremento di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (comma 494).
• Congedo di paternità – Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette giorni (comma 342).
• Cuneo fiscale – Con riferimento alla tassazione delle persone fisiche e del lavoro, si segnala la costituzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (cuneo fiscale), con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021 (comma 7).
• Fondo disabili e infortuni – Incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e del Fondo vittime gravi infortuni: il primo viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2020, mentre il secondo di 1 milione di euro per il 2020, due milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 (commi 332 e 482).
• NASpI – Viene prevista la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio (comma 12).
Focus: Crescita e politiche fiscali
• Sterilizzazione aumenti IVA e accise – In relazione alle politiche fiscali, si prevede, in primo luogo, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 delle cd. clausole di salvaguardia, ovvero dei programmati aumenti delle aliquote IVA e delle accise. Per gli anni successivi al 2020 si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022. Con le modifiche al Senato è stata rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall’aumento delle accise sui carburanti che deve essere non inferiore a 1.221 milioni per il 2021, 1.683 milioni per il 2022, 1.954 milioni di euro per l’anno 2023, a 2.054 milioni di euro per il 2024 e 2.154 a decorrere dal 2025 (anziché 400 milioni a decorrere dal 2020, come previsto a legislazione vigente) (commi 2-3).
Imposte comunali – si effettua una complessiva riforma dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due vigenti forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI). L’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Tra le principali novità, viene ridotta l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali e si anticipa al 2022 la deducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, tale deducibilità è applicabile anche alle imposte immobiliari istituite dalle Province autonome anche con riferimento al 2018 (comma 5); viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge; si precisa che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell’IMU; le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno; si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI (commi 738-783).
• Detrazioni e tracciabilità – riduzione delle detrazioni IRPEF al 19 per cento per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro, ad eccezione delle spese per interessi su prestiti e mutui agrari, l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale e le spese sanitarie. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, le detrazioni per spese sanitarie rimangono immutate a prescindere dal reddito (comma 629); si condiziona l’agevolazione all’utilizzo di versamento bancario o postale ovvero di altri sistemi di pagamento tracciabili (commi 679-680);
• Regime forfetario – con riferimento al regime forfettario, viene soppressa l’imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi fino a 100.000 euro, originariamente prevista a partire dal 2020; si reintroduce, per l’accesso al regime forfettario al 15%, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l’esclusione per chi ha redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro; si stabilisce un sistema di premialità per incentivare la fatturazione elettronica (commi 691-692);
• Proroga tax credit imprese – in luogo della proroga al 2020 del cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e della disciplina di un credito d’imposta per la realizzazione di progetti ambientali, si introduce un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi (commi 184-197). Il nuovo credito d’imposta – così come il nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui ai commi 198-209, e la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 di cui ai commi 210-217, sono inquadrabili nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”, alla luce del monitoraggio effettuato in sede governativa sull’efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale;
• Nuova Sabatini – Si dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini. Si prevede, tra l’altro, che la maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” sia del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate. Una riserva pari al 25% delle risorse autorizzate è poi destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale (art. 1, commi 226-229). Si interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 320)
• Tax credit manifestazioni fieristiche – con le modifiche apportate al Senato si proroga al 2020 il credito d’imposta, concesso alle piccole e medie imprese italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300);
• Rifinanziamento Fondo di Garanzia PMI – Quanto agli interventi contenuti in Sezione II, si segnala il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020- 2021. Tale Fondo è stato rifinanziato per 670 milioni di euro per l’anno 2019 anche dal comma 1 dell’articolo 41 del Decreto legge di manovra, D.L. n. 124/2019.
Focus: Politiche di coesione e Mezzogiorno
• Cresci al Sud – Si istituisce il «Fondo cresci al Sud», della durata di 12 anni, a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese meridionali, con una dotazione iniziale di 150 milioni per il 2020 e di 100 milioni per il 2021, a valere sulle risorse del FSC. La gestione del Fondo, che ha natura di gestione fuori bilancio, è affidata ad Invitalia S.p.A., sulla base di una convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, da Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (commi 321- 326).
• ZES e Tax Credit Mezzogiorno – proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) (comma 316), la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319) e la maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno (commi 226-229).
Focus: Istruzione
• ITS – con riferimento agli Istituti tecnici superiori (ITS): si prevede che l’attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi di tali Istituti, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, viene effettuata periodicamente, a partire dall’anno 2020, con frequenza biennale. Inoltre, si destina, per il 2020, una quota del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, pari a € 15 mln, a investimenti in conto capitale non inferiori a € 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0 (art. 1. co. 410-412).