Con l’Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28283 la Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso proposto contro un verbale di contestazione di violazione dell’art. 46 della Legge 298/1974 elevato dalla Polizia Stradale.
La società ricorrente deduceva che la norma dianzi richiamata obbliga il vettore, che esegua un trasporto internazionale di merce (nella fattispecie, dalla Svizzera all’Italia), ad essere in possesso di licenza comunitaria all’esportazione in corso di validità, ma non anche di conservarla, in originale o in copia, a bordo del mezzo di trasporto. Dunque, poiché in occasione della contestazione l’autista aveva dichiarato che la licenza si trovava presso la sede della società, gli operanti non avrebbero potuto elevare il verbale di contravvenzione impugnato.
Ad avviso della Prefettura, invece, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la circostanza che l’art. 46 della Legge n. 298/1974 sanziona chiunque esegua un trasporto di cose con autoveicoli in violazione delle condizioni o limiti della licenza o autorizzazione; poiché su tutti i modelli di autorizzazione predisposti dall’Amministrazione e sulle circolari interne a quest’ultima è espressamente menzionato l’obbligo di portare la licenza o autorizzazione a bordo del veicolo, ciò basterebbe a ritenere integrata la violazione dianzi richiamata.
La Corte di Cassazione, dando continuità ad un precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto la censura della Prefettura infondata e rigettato il ricorso:
“Per aversi trasporto di merci su strada in difetto di autorizzazione, sanzionato ai sensi dell’art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è necessario che venga effettuato un trasporto di merci da parte di chi non sia titolare della necessaria autorizzazione perché non gli è mai stata rilasciata, restando invece irrilevante che l’autorizzazione non sia momentaneamente in suo possesso nel momento in cui viene accertata la violazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12697 del 30/05/2007, Rv. 597558)”.