Con Ordinanza n. 15616 del 22.7.2020, la Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti e le condizioni ai fini della detraibilità dell’IVA sui carburanti dei veicoli aziendali.
“Giova ricordare che in tema di iva, il D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1 prevede che gli acquisti di carburante effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva debbano essere annotati, con le modalità e i termini disposti nel medesimo decreto, in un’apposita scheda (“scheda carburanti”), sostitutiva del documento- fattura (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862; 26 novembre 2014, n. 25122; 30 luglio 2014, n. 17298; 17 luglio 2014, n. 16338; 14 marzo 2014, n. 5984; 15 marzo 2013, n. 6606; 29 luglio 2011, n. 1664; ord. 15 dicembre 2010, n. 25385; 19 ottobre 2007, n. 21941) La funzione delle annotazioni eseguite sulla “scheda-carburante” è, pertanto, quella di evidenziare i dati identificativi del veicolo, i dati identificativi del soggetto passivo d’imposta che acquista il carburante (art. 2, comma 1), “la data del rifornimento”, “il tipo e la quantità di carburante acquistato”, “l’ammontare del corrispettivo comprensivo della imposta” (art. 2, comma 2), la indicazione (“anche a mezzo di apposito timbro”) dell’esercente dell’impianto di distribuzione e del luogo in cui è ubicato, con attestazione “per convalida” della operazione, mediante sottoscrizione dell’esercente predetto (art. 2, comma 3).
Il sistema normativo sopra delineato non consente margini di dubbio interpretativo: la “scheda-carburante”, al pari della fattura relativa ad operazioni passive, è documento indispensabile non soltanto ai fini della detrazione IVA. Va, al riguardo, ribadito che “In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l’indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti” (Cass. n. 24409 del 2016; Cass. n. 9855 del 2018).
La Suprema Corte già nel 2014 aveva precisato che “gli acquisti di carburante a mezzo di apposite carte di credito e di appositi contratti di somministrazione (c.d. netting), non esonerano il contribuente dal comprovare, con idonea documentazione, la inerenza del costo dell’acquisto dei carburanti all’esercizio dell’impresa. Ne consegue che laddove la fatturazione sia priva degli elementi che consentano di comprovare che gli acquisti dei carburanti si riferiscano ai beni strumentali utilizzati dalla stessa, va esclusa la deducibilità dei costi medesimi” (Cass. n. 8699 del 2014).