Con Ordinanza n. 18198 del 05.07.2019 la Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso proposto avverso un’ordinanza di ingiunzione emessa dalla Prefettura a conferma di una sanzione per violazione dell’art. 146, comma 2 CdS rubricato “Violazione della segnaletica stradale”, dell’art. 40, comma 8 Cds rubricato “Segnali orizzontali” e dell’art. 154, comma 1 CdS rubricato “Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre”. Il ricorrente, sin dal primo grado, aveva rilevato la mancanza del provvedimento istitutivo della segnaletica orizzontale di striscia continua, mancanza questa che avrebbe reso illegittima la sanzione che di fatto sarebbe stata comminata in assenza di prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, richiamando un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che il principio generale di cautela che informa la circolazione stradale impone l’osservanza della segnaletica stradale a prescindere dalla legittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del relativo segnale: “la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che “la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada – anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo – in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui. Non sembra invero ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale” (Cass. n. 8660/2006; conf. n. 16884/2007)”.
Comunicati e News