In data 19.02.2019 l’Autorità di regolazione dei Trasporti ha pubblicato la delibera n. 141/2018 del 19.12.2018 avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019”.
Soggetti tenuti alla contribuzione (Art. 1)
- Sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);
b) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
c) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
d) servizio taxi;
e) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri;
f) servizi di trasporto ferroviario di merci, ivi inclusi i servizi di manovra;
g) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
h) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per vie navigabili interne;
i) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
j) servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti.
- Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui alla precedente lettera j), e, in quanto tali, soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2018, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.
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- Misura del contributo (Art. 2)
- Per fatturato deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
- 1. Per l’anno 2019, il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità, dovuto dai soggetti indicati all’articolo 1, è fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
- Termini e modalità di versamento (Art. 3)Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità in merito all’attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all’applicazione dell’interesse legale dovuto. Il testo integrale della delibera ed i relativi allegati sono consultabili al link attivo:
- https://www.autorita-trasporti.it/delibere/delibera-n-141-2018/
- 1. Per l’anno 2019 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell’importo entro e non oltre il 30 aprile 2019 e quanto al residuo entro e non oltre il 31 ottobre. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell’Autorità www.autorita-trasporti.it.