Con il messaggio n. 1754 del 24.4.2020 l’INPS interviene in merito a “Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (DL Liquidità). Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 18 del DL Liquidità. Prime indicazioni operative”. Nelle more dell’emanazione della circolare recante disposizioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al DL Liquidità, con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, in relazione alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020. Le disposizioni di cui all’articolo 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del DL Liquidità, in relazione alla verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.
Fonte Sito web INPS
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