L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1621 del 15.4.2020 ed il Messaggio n. 1648 del 16.4.2020 in riferimento all’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020 (DL Cura Italia), che ha previsto un congedo per la cura dei figli a partire dal 5.3.2020 e durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il Messaggio INPS n. 1621 interviene con “Chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 di cui all’articolo 23 del DL Cura Italia. Compatibilità”. Il Messaggio INPS n. 1648 ha invece ad oggetto “Circolare n. 45 del 2020. Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della Legge 335/1995, e dei lavoratori autonomi. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, co. 3 e 6, della Legge 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Proroga del congedo di cui all’art. 23 del DL Cura Italia, in conseguenza del DPCM 10.4.2020”. Alla luce del DPCM 10.4.2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, su conforme parere ministeriale, sono quindi prorogati fino al 3.5.2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo in parola.
Fonte Sito web INPS
Link di riferimento
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