Descrizione Con la Circolare prot. 9836 del 27.3.2020 la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito Istruzioni operative in materia di decorrenza dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti di guida rilasciate da Stati extra-UE, convertibili in Italia, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. La Circolare, in relazione ai i limiti temporali previsti dal Codice della Strada per richiedere la conversione di una patente rilasciata da uno Stato extraUE, disciplina le ipotesi nelle quali, nelle more della situazione di emergenza sanitaria in atto, venga a scadere: 1. la validità della patente di guida estera; 2. il periodo di quattro anni utile a richiedere la conversione senza incorrere nel provvedimento di revisione. Pertanto, al riguardo, si dispone che nei casi in cui, nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, si sia maturata una delle scadenze su riportate sub nn. 1 e 2, senza che il titolare della patente estera abbia potuto richiederne la conversione per la situazione sub lett. a), ai fini della presentazione della predetta domanda dovrà essere riconosciuto all’utente un maggior numero di giorni (naturali e consecutivi) pari a quelli ricompresi tra la data del 9 marzo 2020 – che ai fini di quel che qui rileva è il primo giorno di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 1, del DPCM 8 marzo 2020 – e quella di scadenza della patente estera posseduta, che cominceranno a decorrere dalla data di cessata emergenza sanitaria che consentirà all’utenza di recarsi presso gli UMC. Si sottolinea che, qualora la data del 3 aprile 2020, di cui al citato DPCM 8 marzo 2020, sia procrastinata da successive disposizioni normative, ai fini della presente circolare si farà riferimento alla nuova data che sarà dalle stesse indicata.
Fonte Sito web Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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