L’ABI ha diramato la Circolare Prot. DSL/UCR/USP/000789 del 23.4.2020 avente ad oggetto “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del DL Cura Italia. Modulistica relativa alla richiesta di anticipazione cassa integrazione in deroga (CIGD)”. L’ABI, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti in ordine alla documentazione che il richiedente deve produrre alla Banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) ha chiarito che non è richiesta al lavoratore la presentazione del modello “SR41” all’atto della domanda di anticipazione bensì l’impegno ad indicare l’accredito sul conto corrente come modalità prescelta per il pagamento diretto e a fornire in Banca copia del documento o una dichiarazione controfirmata dal datore di lavoro come attestazione di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS. Infatti il datore di lavoro è tenuto a trasmettere il modello “SR41” solo successivamente all’autorizzazione da parte dell’INPS della domanda già approvata dalle Regioni. E’ quindi evidente che la richiesta di presentazione del modello SR41, rallenterebbe l’anticipo da parte delle banche, vanificando così la misura.
Fonte Sito web ABI
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