“Non è sufficiente al datore di lavoro, per andare esente da responsabilità, semplicemente vietare una determinata attività, quando la norma cautelare impostagli sia rivolta ad evitare il verificarsi di eventi che dipendono dall’idoneità degli strumenti di lavoro, dall’altro, la disapplicazione delle norme di sicurezza da parte del lavoratore rientra nell’area di rischio del datore di lavoro, tanto più laddove non comporti l’attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quello governabile con la semplice osservanza delle cautele prescritte, perché essa è di per sé prevedibile (nel caso di specie, relativo alle lesioni riportate da un lavoratore rimasto incastrato in un macchinario, la condotta omissiva del datore di lavoro aveva prodotto l’evento, essendo il macchinario ripartito indipendentemente dalla volontà dell’operatore: correttamente, dunque, la Corte territoriale aveva escluso l’abnormità del comportamento del lavoratore, non potendo questo ritenersi interruttivo del nesso causale)“.
Cassazione penale sez. IV, 19/10/2021, n. 38424
Reato: art. 590 c.p.
Condotta illecita: Tizio e Caio in qualità di soci della Società X s.n.c. e datori di lavoro, sono stati ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 590 c.p. per avere con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, e nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37 e art. 70, comma 2, non assicurando a Sempronio la formazione specifica per le mansioni svolte e non mettendo a disposizione del lavoratore attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V punto 2.2 del D.Lgs. n. 81 del 2008, cagionato al medesimo lesioni gravissime, consistite nell’amputazione del piede destro.
E’ interessante segnalare quanto chiarito dalla la Suprema Corte che affrontata la tematica in oggetto abbandonando il criterio dell’imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, applicando il principio giurisprudenziale in ossequio al quale affinché “la condotta del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016, dep. 27/03/2017 Rv. 269603; sulla base del principi enunciati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261106, in motivazione).
Quindi, nel caso di specie, ha escluso una condotta abnorme seppur egli, addetto al funzionamento di una pressa per la compattazione della carta, accortosi del suo inceppamento, cercava di ovviare, dapprima bagnando la carta all’interno della tramoggia, poi utilizzando una forca per disincagliare la carta, indi, non essendovi riuscito, infilando, attraverso uno sportello di ispezione, la gamba destra all’interno della tramoggia al fine di premere la carta con il piede; la macchina, tuttavia, benché bloccata dall’apertura dello sportello, riprendeva il movimento, e Sempronio, che nel corso dell’operazione si manteneva saldo ad una maniglia, perdeva l’equilibrio, subendo l’amputazione del piede destro.
Di contro ha affermato la penale responsabilità degli imputati per non aver mantenuto il sistema del blocco del macchinario in perfette condizioni, essendo il microinterruttore di blocco dello sportello risultato vetusto e sensibile anche alla presenza di residui di carta – sia stata causa dell’evento, posto che il corretto funzionamento del microinterruttore non avrebbe consentito al meccanismo di ripartire a sportello aperto.