“In tema di reati tributari, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi“.
Cass. pen. Sez. III, 28/11/2019, n. 9958
Reato: art. 8 D. lgs. 74/2000 (cd. Legge sui reati tributari)
Condotta illecita: Tizio, nella qualità di legale rappresentante della società X emetteva molteplici fatture per operazioni inesistenti nel corso dell’anno 0000.
E’ interessante segnalare che la Suprema Corte qualifica il reato in oggetto come istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell’ultima di esse.
Tale impostazione ha delle importanti ripercussioni in tema di estinzione del reato per prescrizione, considerata la complessiva dilazione del termine dal quale essa inizia a decorrere.
Prosegue specificando che non è richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest’ultimo lo utilizzi, essendo sufficiente la mera emissione.
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