Facendo seguito alle Circolari ALIS prot. 97/20 del 22.7.2020, relativa all’Avviso MIT sul DM n. 203 del 12.5.2020 in merito ai contributi per gli investimenti per l’annualità 2020 a favore delle imprese di autotrasporto, alla Circolare ALIS prot. 100/20 del 29.7.2020 relativa alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale proprio del DM del 12.5.2020 in relazione alle modalità di erogazione degli incentivi e alla Circolare ALIS prot. 104/20 del 10.8.2020 relativa al Decreto direttoriale prot. 145 del 7.8.2020 recante disposizioni di attuazione del suddetto D.M. 203/2020, si comunica che proprio il DD di attuazione 145 del 7.8.2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 206 del 19 agosto 2020.
A tal proposito, il MIT ha aggiornato sul proprio sito web l’avviso inerente i contributi 2020 specificando che:
“Tanto premesso, le domande di ammissione ai contributi sono proponibili secondo le modalità ed i tempi previsti del Decreto direttoriale di attuazione prot. 145/2020, secondo le modalità ed i tempi di cui all’art. 3 del decreto direttoriale medesimo, alla cui attenta lettura, pertanto, si rimanda“.
L’articolo 3 del DD di attuazione prot. 145 del 7.8.2020 specifica infatti “Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande“:
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 2. Sara' possibile presentare istanza, che avra' validita' di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione secondo le modalita' di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. 3. All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 1° ottobre 2020 e entro e non oltre le ore 8,00 del 16 novembre 2020 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it. 4. All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 14 maggio 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 30 giugno 2021 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it. 5. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, non potra' presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione. Qualora ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, l'amministrazione potra' tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione. 6. L'istanza dovra' essere inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilita', unitamente alla seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito, entro il 21 settembre 2020, sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Al suddetto indirizzo web sara' altresi' possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello. b) copia del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore; d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020 n. 203 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale n. 203/2020. Ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). 7. Il soggetto gestore, pubblichera' l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale e sostanziale delle stesse che sara' verificata successivamente. Per le domande pervenute nel primo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la data del 1° dicembre 2020 mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la data del 15 luglio 2021. 8. Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituira' l'ordine di priorita' acquisito, verra' pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi per l'anno 2020» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti dell'impresa istante e della documentazione allegata che avverra' nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti. 9. All'interno di ogni periodo di incentivazione l'impresa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per piu' di una tipologia e puo' eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza», con l'effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
Inoltre, il precedente articolo 2 specifica le “Modalità di funzionamento“, chiarendo sia che l’avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato in due diverse fasi (Fase 1 di prenotazione e Fase 2 di rendicontazione dell’investimento) sia che sono previsti due distinti periodi di incentivazione, come ulteriormente definito dall’articolo 3:
1. L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici e' articolato in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. 2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021, all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all'incentivo. 3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. 4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.225.624 di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 1 comma 5 del gia' citato decreto ministeriale. 5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 12 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di quattro «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 7. Con la piattaforma informatica di cui al comma 6 si provvede: a) all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; b) alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 8. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
Fonte
Sito web Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Sito web MIT
Link
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