CORONAVIRUS: PROVVEDIMENTI NAZIONALI E REGIONALI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
(Aggiornamento 27.2.2020)Il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (meglio noto come “Coronavirus”) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza nazionale. Il Coronavirus è attualmente in una fase di espansione anche sul nostro territorio nazionale, dove è attivo un tavolo permanente tra Protezione Civile, Governo e Regioni per il monitoraggio continuo della situazione. Ulteriori informazioni operative possono essere ottenute attraverso le Autorità Sanitarie Regionali o il numero verde del Ministero della Salute, 1500. Si raccomanda di utilizzare solo informazioni disponibili presso i siti istituzionali, come Ministero della Salute (www.salute.gov.it), Protezione Civile (http://www.protezionecivile.gov.it/home),
Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it).
Sulla base dei provvedimenti finora adottati, che sono in costante aggiornamento, riportiamo di seguito le misure previste dalle Autorità nazionali e regionali.
PROVVEDIMENTI NAZIONALI
- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6– Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Testo del Decreto Legge pubblicato in G.U. e testo del DDL di conversione 2402 approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati e ora passato al Senato per la seconda lettura)
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha emanato il Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, N. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23.02.2020 ed attualmente in esame alla Camera dei Deputati per l’iter di conversione in legge.
Tale Decreto prevede che le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica tra le quali:
a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area
b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero;
g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;
h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusigli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;
k) chiusura o limitazione dell’attività dei pubblici uffici, degli esercenti attività di pubblica utilità e sevizi pubblici essenziali;
l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;
m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;
n) esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.
Il successivo art. 3 comma 4 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede inoltre che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale rubricato “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” che prevede che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto per la zona rossa in Lombardia e Veneto (Provvedimento pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020)
Un primo blocco di misure è stato adottato con questo DPCM con riferimento ai Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, indicati nell’allegato 1 al DPCM in oggetto (nella Regione Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; nella Regione Veneto il comune di Vò):
- sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti (Art. 1 lettera m) DPCM 23.02.2020);
- sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza (Art. 1 lettera n) DPCM 23.02.2020);
- sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall’area indicata (Art. 1 lettera o) DPCM 23.02.2020).
L’art. 2 del DPCM 23.02.2020 prevede che gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all’allegato 1, sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
L’art. 3 del DPCM 23.02.2020, soppresso dal successivo DPCM 25.02.2020 di cui di seguito, prevedeva infine l’applicazione, in via automatica, della modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (Provvedimento)
Ulteriori misure sono state adottate con questo DPCM, tra le quali quelle previste dall’articolo 1:
a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
b) i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall’art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
e) il giorno domenica 1.3.2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507;
f) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate specifiche misure [vedi testo completo della lettera f)];
g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell’ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell’orario di apertura al pubblico;
m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all’allegato 1 al DPCM 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.
L’articolo 2 del DPCM in oggetto prevede invece misure legate alla modalità di lavoro agile, in particolare applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
- COMUNICATO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 febbraio 2020 – Misure adottate per l’emergenza Coronavirus (Comunicato)
Tali misure si aggiungono a quelle già adottate, sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti, per la gestione delle eventuali emergenze attraverso il Servizio medico e d’urgenza della Camera. Le misure sono in vigore sino al 15 marzo 2020 e sono suscettibili di proroga, modifica o integrazione in relazione all’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto.
- DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 24 febbraio 2020 – Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti (Link)
Il Decreto del MEF interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19. Vengono sospesi i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26.02.2020, riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 21 febbraio 2020 – Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (Provvedimento)
Il Ministero della Salute ha emanato l’ordinanza, che ha validità di novanta giorni, con cui stabilisce che: 1. E’ fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19; 2. E’ fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia, come identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente; 3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l’Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all’adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
- ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE del 3, 6, 12, 13, 21, 22 e 25 febbraio 2020 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con tali ordinanze, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile dispone specifiche misure ulteriori al fine di garantire il tempestivo ed efficace superamento del contesto di criticità, anche in ragione dell’aggravamento del medesimo.
PROVVEDIMENTI REGIONALI
- Lombardia
- Ordinanza zona gialla (Provvedimento)
- Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)
- Veneto
- Ordinanza (Provvedimento)
- Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)
- Emilia-Romagna
- Ordinanza (Provvedimento)
- Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)
- Friuli Venezia Giulia
- Ordinanza (Provvedimento)
- Piemonte
- Ordinanza (Provvedimento)
- Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)
- Liguria
- Ordinanza (Provvedimento)
- Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)
- Toscana
- Ordinanza del 21.02 (Provvedimento)
- Ordinanza del 22.02 (Provvedimento)
- Ordinanza del 23.02 (Provvedimento)
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Ordinanza (Provvedimento)
- Provincia Autonoma di Trento
- Ordinanza del 22.02 (Provvedimento)
- Ordinanza del 24.02 (Provvedimento)
- Basilicata
- Ordinanza (Provvedimento)
- Sardegna
- Ordinanza (Provvedimento)
- Molise
- Ordinanza (Provvedimento)
- Campania
- Ordinanza (Provvedimento)
- Marche
- Ordinanza (Provvedimento)
- Abruzzo
- Chiarimenti applicativi (Chiarimenti)