E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22.3.2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22.3.2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Dispone in particolare all’art. 1 le seguenti misure efficaci fino al 3 aprile 2020: A) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. […] L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto MISE, sentito il MEF; C) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; D) restano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva; E) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali; F) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari; G) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.
Il DPCM chiarisce inoltre (art. 1 comma 4) che “le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25.3.2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.
Fonte Sito web Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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