In relazione ai dubbi interpretativi sorti ieri per tutto il comparto trasporto e logistica in riferimento alle misure restrittive previste dal DPCM 8.3.2020 all’articolo 1 lettera a), segnaliamo le seguenti disposizioni che hanno fornito chiarimenti:
-Nota esplicativa Ministero Esteri su transfrontalieri e merci 8.3.2020 (clicca qui)
TRASFRONTALIERI: Le limitazioni introdotte dal DPCM 8.3.2020 non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. MERCI: Le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
-Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile 8.3.2020 “è esclusa ogni l’applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”.
-Direttiva Ministero dell’Interno ai Prefetti 8.3.2020 (clicca qui) I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia procederà ad effettuare controlli; Gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative potranno essere documentati anche mediante autodichiarazione che può essere resa anche seduta stante mediante la compilazione di moduli forniti dalle stesse forze di polizia.