Comunicati e News

Sentenza Consiglio di Stato n. 7170 22.10.2019: Validità della notifica telematica dei ricorsi alle PA

Con la recente Sentenza n. 7170 del 22-10-2019 il Consiglio di Stato, Sezione III, si è pronunciato  sul tema della validità della notifica telematica dei ricorsi alle Pubbliche Amministrazioni.

Nella pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha affermato che dalla lettura sistemica delle disposizioni normative, di fonte primaria e secondaria, che disciplinano le notifiche a mezzo PEC in ambito PAT, deve ritenersi che la PEC da utilizzare per la rituale partecipazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche sia quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia  di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.

Ai sensi del novellato comma 12 dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, le amministrazioni pubbliche dovevano comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco.

E’, dunque, di tutta evidenza che la ritualità della notifica telematica è tale solo se effettuata presso gli indirizzi mutuati da elenchi ben individuati escludendo, dunque, ogni forma di equipollenza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/06/2019, n.17346; Cass. civ. Sez. VI – Lavoro Ord., 25/05/2018, n. 13224; Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 11/05/2018, n. 11574; CdS Sez III 6178 del 29.12.2017; Sez III n. 197 del 20.1.2016; Cons. giust. amm. Sicilia, 12/04/2018, n. 217; CdS 5891 del 13.12.2017).

In ragione di quanto esposto, neppure l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. Il registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009, non viene, infatti, più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari.

In particolare, l’elenco l’IPA era inizialmente equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi PEC validi per le notifiche telematiche dall’art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012, ma tale equiparazione è attualmente venuta meno in seguito alla modifica di tale disposizione.

Stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.

 

Articolo precedente
Il trasporto sostenibile al centro dell’Assemblea Generale ALIS 2019
Articolo successivo
Ristoro a imprese di autotrasporto per crollo Ponte Morandi: Aggiornamenti AdSP Mar Ligure Occidentale su procedura relativa ad anni 2019 e 2020