L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 2/E dell’11.1.2021 avente ad oggetto “Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. DL Rilancio) convertito dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77”.
Premesso che l’articolo 120 del DL Rilancio riconosce a determinati soggetti un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fino a un massimo di 80.000 €, alle condizioni indicate dal medesimo articolo 120 , per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
- “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021” .
Fonte
Sito web Agenzia delle Entrate
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