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Raccomandazione del Consiglio UE sulla limitazione temporanea dei viaggi non essenziali nell’UE e sulla eventuale revoca di tali restrizioni

Il 2.2.2021 il Consiglio dell’UE ha adottato una raccomandazione relativa alla limitazione temporanea dei viaggi non essenziali nell’UE e all’eventuale revoca di tali restrizioni che modifica la precedente del 30.6.2020. Le nuove regole hanno introdotto una serie di criteri epidemiologici utili a determinare l’opportunità di una revoca alle limitazioni dei viaggi non essenziali. Affinché uno Stato possa decidere nel senso di una revoca si devono registrare:

(i) non più di 25 nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni;

(ii) un trend stabile o decrescente di nuovi casi;

(iii) più di 300 test ogni 100.000 abitanti nei 7 giorni precedenti il viaggio;

(iv) un tasso di positività non superiore al 4% nei 7 giorni precedenti il viaggio.

Oltre ad un’attenta valutazione sulle varianti del virus riscontrate nello Stato considerato, i parametri da considerare contemplano anche alcune altre informazioni tra cui la modalità di tracciamento dei contatti, l’affidabilità delle fonti e le misure di sorveglianza adottate nonché la reciprocità. Nell’ipotesi di un rapido peggioramento della situazione epidemiologica o di un’elevata incidenza di varianti pericolose del virus è possibile reintrodurre rapidamente le restrizioni sia per i viaggi non essenziali sia per quelli essenziali. Con riguardo alle misure per i viaggiatori, gli Stati membri devono richiedere a coloro che viaggiano per qualsiasi motivo (essenziale o non) di sottoporsi ad un tampone negativo almeno 72 ore prima della partenza, ad eccezione dei lavoratori dei trasporti e di quelli frontalieri.

Gli Stati membri, inoltre, possono richiedere isolamento, quarantena e tracciamento dei contatti. In relazione ai viaggi essenziali, gli Stati membri possono decidere in maniera coordinata di rinunciare ad alcune misure che osterebbero allo scopo stesso dello spostamento. Tuttavia, per il personale addetto ai trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri gli Stati non possono pretendere  più di un test rapido negativo all’arrivo e, nell’ipotesi provengano da un territorio in cui sono state rilevate varianti pericolose, più di un test rapido negativo precedente alla partenza.

 

Fonte

Sito web  Consiglio dell’UE

 

Link

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