La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6757 dell’08/03/2019 si è espressa in materia di opposizione alla ingiunzione di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del CDS, ribadendo il principio già espresso dalle SS.UU. della stessa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, con cui è stato chiarito che: l’azione diretta all’autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, nell’ambito della quale non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria, che sono precluse poichè si sarebbero dovute svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione.
In sintesi la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:
“L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento“.