Con Ordinanza n. 15760 del 23.7.2020, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di legittimità dell’accertamento del superamento del limite di velocità eseguito tramite autovelox, avuto riguardo al posizionamento dello stesso.
Il giudizio trae origine da una contestazione elevata dal Comune di Macchia Isernia per violazione dell’art. 142 CdS. A seguito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Isernia accolse il ricorso ed annullò il provvedimento impugnato. L’appello, proposto dal Comune di Macchia Isernia, venne respinto dal Tribunale di Isernia, che, con sentenza del 17.3.2017 affermò che l’autovelox era stato illegittimamente apposto sul lato destro mentre il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento sul lato sinistro della carreggiata; non attribuì rilevanza probatoria alla nota dell’Anas, successiva all’atto autorizzatorio, con cui si chiariva che il decreto consentiva il posizionamento dell’autovelox su entrambi i lati della strada.
Nella pronuncia in commento la Corte di Cassazione, richiamando un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito il principio generale secondo cui se l’accertamento è stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul senso di marcia opposto rispetto a quello previsto dal decreto prefettizio, il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 CdS – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – deve ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.
“Questa Corte ha in più occasioni affermato che, ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, al contrario, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario (ex multis Cassazione civile sez. VI, 09/05/2019, n. 12309);
in tale ipotesi, difetta a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicché il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., deve ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata, senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo”.