Con una recente ordinanza del 05.03.2019 n. 6407 la Corte di Cassazione richiamando la precedente pronuncia n. 25392/2017 – ha chiarito che: “la norma di cui all’art. 142 comma 6 bis C.d.S. specifica che “le postazioni di controllo (…) per il rilevamento della velocità devono essere” (…) ben visibili” e la necessaria visibilità della postazione di controllo per il rilevamento della velocità è condizione di legittimità dell’accertamento, con conseguente nullità della sanzione in difetto di detto requisito.
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