Il Ministero del Lavoro e l’INL hanno pubblicato la Nota congiunta prot. 1659 del 29.10.2021 avente ad oggetto “Comunicazione preventiva di distacco transnazionale e regime sanzionatorio – modello UNI_Distacco_UE – D.M. n. 170 del 6 agosto 2021 – art. 10, commi 1 e 2, art. 4 bis e art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016 ” in cui si riporta che “Il D.Lgs. n. 122/2020, di recepimento della Direttiva comunitaria 957/2018, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del distacco transnazionale in relazione alle quali si fa rinvio alla circolare n. 2 del 19.10.2021. In particolare, è stata disciplinata la fattispecie del c.d. distacco a catena e l’ipotesi del distacco di lunga durata che hanno richiesto l’aggiornamento del modello di comunicazione sino ad oggi in uso.
Gli obblighi comunicativi dovranno essere assolti secondo le modalità definite dal D.M n. 170 del 6.8.2021 e dai relativi allegati, pubblicati in data 26 ottobre u.s. nella sezione pubblicità legale del sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per i distacchi avviati successivamente al 30.7.2020 e in essere al momento dell’entrata in vigore del Decreto, la notifica di lunga durata – in riferimento a distacchi che abbiano durata eccedente i dodici mesi – va comunicata tramite le nuove funzionalità messe a disposizione dall’applicativo, entro 30 giorni dalla efficacia del D.M. Ciò anche nel caso in cui il periodo di durata del distacco tenga conto di eventuali sostituzioni intervenute nei termini chiariti dalla citata circolare n. 2/2021 sempre a decorrere dal 30 luglio 2020. Sono quindi da ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i distacchi già cessati al momento dell’entrata in vigore del D.M.”.
Tale Nota disciplina le Regole di trasmissione, i Tempi di trasmissione ed il Regime sanzionatorio.
Fonte
Sito web Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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