L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Nota prot. 1451 dell’11.7.2022 avente ad oggetto “art. 1, commi 723-726, n. L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) – tirocini extracurriculari – regime intertemporale”, che interviene appunto riguardo la disciplina applicabile ai tirocini extracurriculari iniziati prima e proseguiti dopo l’entrata in vigore delle novità dettate dalla legge di Bilancio 2022.
L’INL ricorda che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Fonte
Sito web INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro
Link
clicca qui per ulteriori informazioni