Con la Nota n. 9943 del 19.11.2019 Avente ad oggetto “art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 – responsabilità solidale del committente per debiti contributivi”, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha fornito chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e ai fini del corretto svolgimento delle attività di vigilanza.
Fonte
Sito web INL
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