L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Nota prot. 485862/RU del 29.12.2020 contenente disposizioni relative alla presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2020 (1° ottobre-31 dicembre 2020) ed il relativo software.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020, la dichiarazione di rimborso necessaria per ottenere il beneficio fiscale può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.
L’ADM evidenzia che la misura del beneficio è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020.
Si conferma che il beneficio spetta per:
a) attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva = o > a 7,5 ton, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
b) attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.lgs. 19.11.1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.lgs. 21.11.2005, n.285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.lgs. n. 422 del 1997.
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009.
c) attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Per il godimento dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo l’ADM rinvia alla nota RU-57015 del 14.05.2015.
Fonte
Sito web Agenzia Dogane e Monopoli
Link
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