L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 171 del 15.1.2021 avente ad oggetto “Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori fragili. Novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)”.
Si ricorda, come peraltro già precisato nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, che le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, l’articolo 1, comma 484, della legge n. 178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
Fonte
Sito web INPS
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