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L’esercizio del contrordine nel contratto di trasporto

Il diritto di contrordine, previsto e disciplinato dall’art. 1685 c.c., inerisce al contenuto legale del contratto di trasporto di cose e si sostanzia nel diritto del mittente di “….sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente [c.c. 1510], salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine…

Il diritto di contrordine è un diritto potestativo.

L’esercizio del diritto non dipende dalla collaborazione altrui ma è legato alla semplice manifestazione di volontà del titolare del diritto e produce automaticamente gli effetti indicati dalla norma (modificazione della prestazione dovuta dal vettore e nascita del diritto del vettore al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni derivanti dal diritto di contrordine) quando giunge a conoscenza del destinatario della dichiarazione a prescindere dal consenso e dall’accettazione di quest’ultimo.

Per la dichiarazione di volontà del mittente la norma non prescrive alcun requisito di forma qualora, al momento del perfezionamento del contratto, non sia già stato emesso il documento di trasporto, pertanto in questo caso il contrordine può essere dato anche verbalmente e può essere portato a conoscenza del vettore con qualsiasi mezzo.

Di contro nel caso in cui il mittente sia già in possesso di un duplicato della lettera di vettura o di una ricevuta di carico, vale a dire un documento, sottoscritto dal vettore, che provi il contenuto del contratto e la consegna del carico a quest’ultimo, il mittente per il corretto esercizio del diritto di contrordine, ha l’onere di esibire i predetti documenti al vettore affinché vengano su di essi annotate le nuove indicazioni ed il vettore le sottoscriva (Art. 1685 comma 2 c.p.c.).

Se il mittente non ottempera a questo onere, non può disporre delle cose già consegnate al vettore per il trasporto e quindi il vettore non è obbligato ad eseguire i nuovi ordini che gli siano stati comunicati verbalmente o che siano stati unilateralmente annotati dal mittente sul duplicato della lettera di vettura o sulla ricevuta di carico che egli detiene.

La sottoscrizione del vettore è però condizione di opponibilità al vettore del contrordine che attesta che lo stesso è entrato nella sfera di conoscibilità del vettore ai fini dell’esatto adempimento della prestazione.

Dunque  il  vettore non potrà essere ritenuto responsabile per l’inadempimento degli ordini impartiti dal mittente se quest’ultimo non ha chiesto e ottenuto che il vettore li controfirmasse dopo averli annotati sui documenti di trasporto rilasciati dal vettore al mittente.

Infatti nel caso in cui il vettore rifiuti di controfirmare l’annotazione, pur essendovi obbligato, tale contegno equivarrà al rifiuto di adempiere al contrordine ed integrerà un inadempimento contrattuale del vettore.

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Il diritto di contrordine in commento, legittimando l’esercizio del contrordine in capo al mittente, fa rientrare questa eventualità nella normale alea del contratto di trasporto, vale a dire tra quel genere di rischi che il vettore é consapevole di assumere al momento della conclusione del contratto anche se, in quel momento non è in grado di prevedere l’incidenza delle variazioni che il mittente potrà decidere di richiedere sull’equilibrio complessivo delle prestazioni pattuite dalle parti in sede di conclusione del contratto.

Nell’indicare l’obbligazione risarcitoria e di rimborso che sorge in capo al mittente dall’esercizio del suo diritto potestativo di modifica delle obbligazioni di trasporto e di riconsegna del vettore, l’art. 1685 c.c. sembra aver inteso riconoscere al vettore una vera e propria pretesa di revisione del corrispettivo convenuto.

Pertanto, a fronte di un contrordine che determina l’allungamento del percorso o dei tempi di viaggio il vettore potrà, al più, pretendere che gli sia corrisposta un’integrazione del nolo che tenga conto sia del maggiore corrispettivo che avrebbe richiesto ove, fin dall’inizio avesse concordato col mittente il diverso percorso ordinatogli, sia dell’eventuale maggior nolo che avrebbe guadagnato da altri contratti più remunerativi ove provasse di aver perduto tali chances per effetto ed in conseguenza dell’esercizio del contrordine.

 

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