Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal DL 18/20 (L. 27/20) per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid19.
L’INPS riporta sul proprio sito una sintesi di alcuni delle principali novità che saranno ulteriormente dettagliate con specifiche circolari dell’Istituto in corso di adozione.
Riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, ad esempio, la principale novità normativa consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal DL 18/20 è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.
Fonte
Sito web INPS
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