Con la nota n. 5398 del 10.06.2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito il proprio parere in merito all’applicazione della doppia sanzione nell’ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato da un’impresa stabilita in altro Stato delle UE, in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.
Con la nota n. 5398 l’Ispettorato precisa che la sede secondaria di una compagine azienda-le può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell’ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un’attività preparatoria all’apertura di una filiale operativa.
Fonte
Sito web IPSOA
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