Come anticipato nella Circolare ALIS prot. 110/20 del 24.8.2020 (clicca qui per la notizia), sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19.8.2020 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 145 del 7.8.2020, recante “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021” (clicca qui).
Il provvedimento definisce le modalità operative, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase di istruttoria procedimentale relative agli incentivi agli investimenti per le imprese di autotrasporto merci, disciplinati dal Decreto MIT del 12.5.2020, n. 203, (GU Serie Generale n.187 del 27-07-2020, clicca qui) in vigore per gli investimenti eseguiti dal 28 Luglio.
- Tipologie di investimenti ammissibili.
Gli incentivi sono stanziati, in favore delle imprese di autotrasporto merci, in relazione alle seguenti tipologie di investimenti:
- acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG,
nonché a trazione elettrica – art. 1, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;
- radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, di veicoli nuovi di fabbrica – art. 1, comma 5, lettera b) numeri 1 e 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;
- acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia – art. 1, comma 5, lettera b) n. 2 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;
- acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato – art. 1, comma 5, lettera c) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;
- acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere – art. 3, comma 5, lettera c) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;
- acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse – Art. 1, comma 5, lettera d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.
- Presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione delle risorse.
Il D.D all’art. 2 prevede due periodi distinti di incentivazione, in cui l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda diretta alla prenotazione delle risorse, anche per più di una tipologia di investimenti prevista dal D.M:
- dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020;
- dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021.
Le risorse finanziarie, pari 122.225.624 euro, vengono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste dall’art. 1 comma 5 Dm 12.5.2020 n. 203.
Il soggetto gestore RAM procede alla creazione di 4 contatori uno per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento (art. 1 comma 5 lett. a), b), c) e d) DM12.5.2020 n. 203).
RAM avrà il compito di tenere aggiornata la piattaforma contatori con le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute.
In caso di esaurimento dei fondi, le domande saranno ugualmente proponibili e verranno accettate con riserva nell’eventualità di una successiva disponibilità di risorse.
In questo caso l’istruttoria delle domande precedentemente accettate con riserva avverrà in base all’ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.
Nell’ambito dei periodi di incentivazione, le istanze che avranno validità di prenotazione dei fondi andranno presentate a partire:
- dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 16 novembre 2020;
- dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021.
L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:
- modello di istanza (reperibile sul sito della RAM) debitamente compilato attraverso apposito format informatico in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 12/05/2020 n. 203 (quindi, successiva al 27 Luglio u.s.) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi.
L’ordine di prenotazione verrà redatto secondo la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite PEC.
Il soggetto gestore RAM Spa pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata solo in un momento successivo: per le domande del primo periodo l’elenco sarà pubblicato entro il 1° dicembre 2020, mentre per quelle del secondo periodo la pubblicazione avverrà entro il 15 luglio 2021.
Il link per accedere ai predetti elenchi, che costituiranno l’ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito internet del MIT nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi per l’anno 2020” e sul sito del soggetto gestore.
Il decreto prevede espressamente che l’impresa possa annullare l’istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere una nuova domanda in annullamento della precedente, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, con l’effetto di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
- La fase di rendicontazione della domanda.
Nella fase di rendicontazione, tutti i soggetti che hanno prenotato le risorse nei due periodi di incentivazione (Art. 3 comma 3 e comma 4), hanno l’onere di dimostrare il perfezionamento dell’investimento e l’avvio del medesimo a partire dal 28 Luglio u.s. (ovvero in data successiva alla pubblicazione del D.M 203/2020 sulla Gazzetta Ufficiale quest’ultima dimostrazione rappresenta un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.
La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà disponibile sul sito web dell’amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM.
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.
La rendicontazione si articola nei passaggi seguenti:
- Le imprese che hanno presentato istanza nel primo periodo di incentivazione (art. 3 comma 3) devono inviare la documentazione richiesta dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16 del 30 aprile 2021;
- le imprese che hanno presentato istanza nel secondo periodo di incentivazione (art. 3 comma 4) devono trasmettere la documentazione pertinente dalle ore 10 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16 del 15 dicembre 2021.
Oltre alla documentazione tecnica specifica per ciascuna tipologia di investimenti richiesta dagli artt. da 4 a 11 del DD, la rendicontazione, che avviene utilizzando la piattaforma informatica richiede altresì la trasmissione della prova documentale dell’intero pagamento del prezzo, mediante la produzione della fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art. 3 comma 5 lett. a del DM 12.05.2020 n. 203.
Per gli investimenti effettuati in leasing finanziario, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione, tramite la fattura rilasciata dalla società di leasing, debitamente quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Sempre in caso di leasing, occorrerà poi dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna. Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, comprovabile con ricevuta (mod. TT 2119) rilasciata dall’UMC, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del DM ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».
Qualora vengano ravvisate delle lacune sanabili nella rendicontazione, l’ente gestore RAM Spa richiederà all’impresa – tramite PEC – le opportune integrazioni concedendo a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro i quali l’impresa dovrà fornire gli elementi richiesti con le modalità che saranno specificate con le predette pec. Se entro questo termine l’impresa omette o fornisce un riscontro insufficiente, l’istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione disponibile. In ogni caso, le integrazioni istruttorie non potranno chiedersi, per l’assenza di documentazione che andava trasmessa a pena di esclusione.
- Cumulabilità degli aiuti.
Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato;
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
Per la verifica di quanto sopra, l’Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato, gestito dal MISE.
L’Amministrazione potrà effettuare verifiche e controlli successivamente all’erogazione degli incentivi con possibilità di procedere, in via di autotutela, ad annullare il relativo provvedimento di concessione e di disporne anche la restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di violazione dell’art. 1, comma 9 del DM (che, ricordiamo, prevede che i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31.12.2023).