L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese si sono accordate per apportare ulteriori modifiche alle misure in favore delle PMI previste dall’Accordo per il credito 2019. In particolar modo, le Banche potranno accogliere le richieste di sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi, fino al 31 marzo 2021.
La durata massima di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso superare la durata massima di 9 mesi, compresa degli eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in base a misure di moratoria legislative o non legislative relative all’emergenza sanitaria Covid-19.
Sulla base di questo, è stato pubblicato il nuovo Allegato 13 COVID – TERZO ADDENDUM, disponibile nella pagina Modulistica del sito Internet del Fondo di garanzia (sezione “Moduli per la segnalazione di variazioni successive all’ammissione”).
Fonte
Sito web Fondo di Garanzia
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