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Disciplina dei tempi di carico e scarico nell’attività di trasporto merci per conto di terzi

L’art. 6 bis del D.L.vo 286/2005 disciplina i tempi di carico e scarico nell’attività di trasporto merci per conto di terzi. Con Decreto Dirigenziale pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=9810 sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità ed alle tempistiche di accesso dei veicoli a tali luoghi.

Al vettore è riconosciuto un indennizzo per ora o frazione di ora di attesa inoperosa al carico o allo scarico. L’indennizzo che il mittente deve corrispondere al vettore, fermo in ogni caso il ​diritto​ ​del primo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, è di norma commisurato al costo orario del lavoro, ai costi di manutenzione e possesso del veicolo ed a quelli di fermo del veicolo, parametri questi, già utilizzati dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’ art. 6, c. 1 lettera g), DLG n. 284/2005 che nella seduta del 12.4.2011 determinò l’importo dell’indennizzo in €40,00 euro per ora o frazione di ora.

L’indennizzo è infatti dovuto qualora il vettore sia soggetto ad eccessive attese per le operazioni di carico e di scarico della merce; tali attese, infatti, possono essere anche imputabili a comportamenti del mittente che non fornisce al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l’orario previsto per l’inizio delle operazioni di carico o di scarico delle ​merci ​ ​trasportate, nonché circa le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico.

L’indennizzo è dovuto decorso il periodo di franchigia, ed è connesso all’attesa inoperosa dei veicoli al fine di potere effettuare le operazioni di carico e di scarico. Tale periodo di franchigia deve essere indicato nel contratto stipulato in forma scritta, da calcolarsi dal momento dell’arrivo del vettore al luogo previsto per il carico e lo scarico delle merci, e non può essere superiore alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico.

Occorre peraltro ricordare che il comma 3 dell’art. 6 bis stabilisce la possibilità di prevedere deroghe alla disciplina contenuta nella stessa norma, ma unicamente attraverso il ricorso agli accordi volontari di settore ed a specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci  nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei tempi di franchigia, completa della prescritta documentazione.

Le modalità applicative dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, siano essi stipulati in forma scritta o verbale sono state definite nei seguenti termini:

  1. la disciplina si applica ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto indipendentemente dalla forma scritta o verbale adottata per la stipulazione del contratto di trasporto ed a condizione che le operazioni di carico o di scarico avvengano in territorio nazionale;
  2. per luogo di carico o di scarico deve intendersi l’ambito territoriale, interno o esterno all’impianto, presso il quale si svolgono le procedure dedicate all’accettazione del mezzo;
  3. per punto di carico o di scarico devono intendersi le postazione all’interno dell’impianto presso la quale avvengano fisicamente le operazioni di carico o di scarico (fermo restando che vi può essere coincidenza tra il luogo e il punto di carico o di scarico);
  4. il periodo di franchigia connesso all’attesa dei veicoli per potere eseguire le operazioni di carico o di scarico non può essere superiore alle due ore di attesa per il carico ed alle due ore di attesa per lo scarico, e decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico o di scarico, ovvero al punto di carico o di scarico in caso di coincidenza tra il luogo ed il punto di carico o di scarico;
  5. il computo dei tempi di attesa inizia dall’orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero dall’orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima dell’inizio del trasporto, nel caso di un arrivo anticipato; il vettore è tenuto a produrre una apposita certificazione circa l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o di scarico e l’orario di inizio di tali operazioni, certificazione rilasciata, alternativamente, dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un soggetto da loro incaricato, oppure, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovrintendere le operazioni di carico o di scarico. Ove non sia possibile, da parte del vettore, acquisire una tale certificazione, egli sarà tenuto a comprovare gli orari attraverso la produzione della registrazione del tachigrafo e/o di altra documentazione idonea a tale fine;
  6. il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario per eseguire materialmente le operazioni di carico o di scarico, né i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi siano stati segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima dell’inizio del trasporto;
  7. i tempi di attesa rientranti nel periodo di franchigia devono essere calcolati singolarmente per ogni operazione di carico o di scarico;
  8. il vettore non avrà ​​ diritto ​ ​ad alcun indennizzo:
  • quando il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili o qualora non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o di scarico;
  • quando non osserva le indicazioni che il committente, ai sensi dell’art. 6-bis comma 1 D.L.vo 286/05, è tenuto a fornire circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico;
  • quando non osserva le indicazioni impartite dal committente sulle modalità e sull’orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico, qualora non coincidano con i luoghi di carico o di scarico, in quelle ipotesi in cui l’accesso debba essere cadenzato in modo da potere tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all’identificazione all’ingresso del luogo di carico o scarico.
  1. Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, ai fini della corresponsione dell’indennizzo, il vettore deve fare pervenire al mittente, entro trenta giorni dall’evento, una comunicazione scritta riguardante il superamento.
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