È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 01.07.2019 la delibera MIT n. 4, del 26.06.2019. Il provvedimento dispone che le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti possono richiedere il beneficio della riduzione compensata di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 40 per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.
La riduzione compensata è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai predetti costi sostenuti per i pedaggi autostradali purché pari almeno a € 200.000,00 secondo quanto indicato al punto 6.
Fonte
Sito web Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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