L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 115 del 2.8.2021 avente ad oggetto “Articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (cd. Decreto Sostegni bis) recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Esonero per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione (commi da 5 a 9). Prime indicazioni”.
Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’articolo 41 del cd. Decreto Sostegni bis ha infatti istituito il c.d. contratto di rioccupazione, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Fonte
Sito web INPS
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