Sarà in vigore dal 6 maggio il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che disciplina le modalità di omologazione delle carte tachigrafiche e le autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di intervento tecnico. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile e abroga i precedenti decreti sulla stessa materia.
Tra i soggetti autorizzabili, figurano anche le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico e meccatronico anche se, per evitare conflitti di interesse, queste imprese non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui siano titolari le stesse oppure i soggetti appartenenti a persone giuridiche ad esse riconducibili.
Il decreto disciplina poi i requisiti dei Centri tecnici (art. 7), l’autorizzazione a durata biennale (art. 8) e il rinnovo dell’autorizzazione (art.9).
L’art. 17 disciplina le verifiche periodiche dei tachigrafi che hanno luogo almeno ogni due anni a decorrere dall’ultimo controllo e, comunque, dopo ogni riparazione, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico del veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre 20 minuti e dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo).
L’art.18 si occupa del trasferimento dei dati della memoria dell’apparecchio di controllo, prima della sostituzione o del ritiro dell’unità elettronica di bordo. Il Centro tecnico consegna i dati trasferiti all’impresa di autotrasporto che ha effettuato l’ultimo blocco di registrazioni, su richiesta scritta di quest’ultima che viene formulata mediante:
- consegna nelle mani del responsabile del Centro tecnico o di un suo delegato;
- invio a mezzo PEC;
- raccomandata con ricevuta di ritorno.
Fonte
Sito web Rivista Tir
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