Con la Risoluzione n. 18/E del 9.4.2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a “Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori Chiarimenti – Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia)“. La norma prevede che il premio di 100 euro, previsto dall’art. 63 DL Cura Italia per i lavoratori dipendenti per il mese di marzo (da corrispondere nella retribuzione del mese di aprile), deve essere rapportato «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di marzo. In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi, congedi, ecc.). Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato dalla Circolare n. 8/E del 2020 (basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Tenuto conto della ratio della disposizione in esame e dell’importo di cui trattasi, si ritiene che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Fonte Sito web Agenzia delle Entrate
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