Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata Nota n. 94214/RU del 18.3.2020 avente ad oggetto: “D.L. 17 marzo 2020, n.18, art. 62. Sospensione termini adempimenti tributari. D.Lgs. n. 504/95, art. 25, comma 2. Esercenti depositi prodotti energetici ed esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo ed industriale. Determinazione prot.n. 240433/RU del 27.12.2019. Obbligo di denuncia di esercizio per gli impianti minori. Sospensione efficacia.”
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 70 del 17.3.2020, ha sancito all’art. 62, comma 1, la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Nella nota in commento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli specifica che tale differimento trova applicazione anche per l’entrata in vigore dell’obbligo di denuncia di esercizio di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D. Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
Tale adempimento, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. c), punti 1.1) e 1.2) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, per effetto della pubblicazione della determinazione direttoriale di attuazione (n. 240433 del
27 dicembre 2019) avvenuta in data 30.12.2019 sarebbe decorso dal prossimo 1° aprile 2020 ex comma 2 del citato art. 5.
Pertanto, ai sensi dell’art. 62, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, la denuncia di esercizio di cui sopra andrà presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020.
La Nota n. 94214/RU del 18/03/2020 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è consultabile al link attivo: