Sono pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. Nella Circolare n. 10/E del 16.4.2020 l’Agenzia illustra infatti i primi chiarimenti in materia sulla base dell’articolo 83 del DL n.18/2020 (Cura Italia) e dell’articolo 36 del DL n. 23/2020 (Liquidità Italia).
– Processo tributario, il rinvio delle udienze. La Circolare precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9.3.2020 e l’11.5.2020 sono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
– Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio. In sostanza, prosegue, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9.3.2020 all’11.5.2020 prevista dal Dl Liquidità, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali.
– Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione. Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro.
Fonte Sito web Agenzia delle Entrate
Link di riferimento
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