Facendo seguito alla Circolare ALIS prot. 31/20 del 19.3.2020 in riferimento alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 18.3.2020 contenente primi chiarimenti sulla sospensione dei versamenti previsti dal DL Cura Italia, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 14/E del 21.3.2020 avente ad oggetto “Ulteriori precisazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza Covid-19” prevista dall’art. 61 del DL Cura Italia rispetto ad una serie di settori, tra cui anche i servizi di trasporto merci. La Risoluzione n. 14/E integra la n. 12/E, che aveva già identificato con Codici ATECO i servizi di trasporto merci per i quali si applica la sospensione (ricomprendendo in particolare il trasporto merci su strada ed il trasporto aereo di merci). Ora, la nuova Risoluzione n. 14/E precisa che i codici riportati nell’allegato delle precedente risoluzione sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti. Di seguito dunque l’elenco degli ulteriori servizi cui si applica il beneficio della sospensione: 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti); 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali; 52.29.21 Intermediari dei trasporti; 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci; 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei; 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali; 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari; 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
Fonte Sito web Agenzia delle Entrate
Link di riferimento clicca qui per la Risoluzione 14/E