Il 23.3.2022 la Commissione Europea ha adottato una comunicazione che introduce un quadro temporaneo per la concessione di aiuti nel contesto dell’attuale crisi determinata dall’invasione russa dell’Ucraina in ragione del grave turbamento all’economia che ne è derivato (art. 107, par. 3, lett. b) TFUE). Il quadro temporaneo, che sarà in vigore fino al 31.12.2022, prevede i seguenti tre tipi di aiuti:
Aiuti di importo limitato: gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi; e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati. Per entrambi i tipi di sostegno sono previsti limiti all’importo massimo dei prestiti, che dipendono dalle esigenze operative delle imprese, determinate sulla base del fatturato, dei costi energetici e del fabbisogno di liquidità.
Aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia: Gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro in un dato momento.
Fonte
Sito web Eur-lex
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