La Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota n. 7431 del 14.10.2020, ha emanato la circolare in cui si stabilisce che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali, continuano a conservare la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, precedentemente indicato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e cioè fino al 29 ottobre 2020.
Ciò si è reso necessario a seguito dell’emanazione del decreto legge 30 luglio 2020, n.83, convertito dalla legge 25 settembre 2020, n.124, che ha esteso la vigenza di alcune disposi-zioni legislative legate allo stato di emergenza indicato con delibera del Consiglio dei mini-stri del 29 luglio 2020 fino alla data del 15 ottobre 2020, e delle conseguenti questioni interpretative sorte riguardo l’applicabilità di tale proroga alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade, ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento.
Fonte
Sito web Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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