La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT ha emanato la circolare prot. 5212 del 12.2.2021 in materia di frequenza del corso di formazione periodica CQC e mancata richiesta di rinnovo del documento comprovante la qualificazione nei due anni successivi alla scadenza della CQC posseduta.
In particolare, il documento fa seguito alle richieste di chiarimento pervenute in merito all’applicazione della disposizione, di cui alla circolare prot. n. 35677 del 19.9.2019, che dispone che “Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino.”
Al riguardo, la presente circolare precisa che tale disposizione non può essere applicata con efficacia retroattiva. Pertanto, la disposizione in esame si applicherà a decorre dal 20 novembre 2021 nei confronti di titolari di qualificazione CQC che, avendo seguito un corso di formazione periodica conclusosi entro il 20 novembre 2019 (primo giorno di applicazione delle disposizioni di cui alla citata circolare), non avranno alla predetta data del 20 novembre 2021 provveduto chiedere il rinnovo del documento comprovante la qualificazione in parola (patente CQC o CQC card).
Fonte
Sito web Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Link
clicca qui per il testo integrale della circolare