La Direzione Generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare prot. 28630 DEL 14.10.2020 recante “Disciplina delle assenze “Causa COVID – 19” nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione e di formazione periodica CQC. Disposizioni integrative delle circolari prot.n. 24304 del 09.09.2020 e prot.n. 26029 del 23.09.2020”.
Il documento dispone che nei corsi di qualificazione iniziale, anche di integrazione, per la CQC, qualora un allievo sia assente per “Causa COVID-19”, in favore dello stesso potranno essere utilmente considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è iscritto, a condizione che entro e non oltre il termine di 6 mesi, decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle lezioni.
Resta inteso che sarà possibile per il soggetto erogatore del corso portare a termine il corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica a cui l’allievo poi assente per “Causa COVID-19” era iscritto, consentendo così agli altri allievi di procedere agli adempimenti successivi.
Ai fini di quanto sopra, è fatto obbligo di comprovare una assenza come “Causa COVID-19” attraverso il modulo allegato alla circolare, che l’allievo assente deve inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza. Per l’invio è utile qualsiasi modalità che consenta di comprovare l’avvenuta ricezione.
Fonte
Sito web Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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