Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 300/A/1664/20/111/44 del 5.3.2020 avente ad oggetto “Legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 13. Circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero. Cittadini italiani iscritti all’AIRE” che dispone:
Come noto, la legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ha introdotto disposizioni sulla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero, modificando l’art. 93 del Codice della Strada. L’art. 93, comma l-bis) prevede un divieto assoluto di circolare con un veicolo immatricolato all’estero per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni. E’ stata posta all’attenzione di questa Direzione la questione relativa alla corretta interpretazione della disposizione che rimanda al requisito della residenza che deve avere il conducente del veicolo per trovarsi nella condizione vietata dalla norma suindicata. Il dato testuale della norma, ai fini dell’applicazione delle relative disposizione, porta a ritenere che debba essere presa in considerazione la residenza intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale di cui all’art. 43 del Codice Civile, dal quale discende l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe del Comune, prescindendo dalla cittadinanza posseduta. In questo senso, i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero e, di conseguenza, provvedono alla iscrizione presso l’anagrafe del comune di cui all’art. l della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (AIRE), non possono essere considerati come residenti in Italia e, quindi, sono esclusi dal campo di’ applicazione del divieto previsto dal richiamato art. 93 CdS.
Fonte Sito web ASAPS
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