Il Ministero dell’Interno, con Circolare n. 300/A/6319/19/108/5/1 del 16 luglio 2019, ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 167, comma 2 bis, del Codice della Strada, nelle ipotesi di eccedenza di peso riscontrata nei confronti dei veicoli ad alimentazione alternativa (esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida) dotati di controllo elettronico della stabilità.
L’art. 167 disciplina infatti le ipotesi di circolazione dei veicoli con eccedenza di peso, prevedendo una tolleranza generalizzata pari al 5% rispetto alla massa complessiva riportata nella carta di circolazione. In virtù del particolare regime di cui godono i veicoli ad alimentazione alternativa, che di norma risultano più pesanti di quelli ad alimentazione normale, il Ministero dell’Interno ha chiarito che per tali veicoli “nel computo del peso, si deve con-cedere una tolleranza del 15% rispetto alla massa indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% delle predetta massa più 1 tonnellata”. Il combinato disposto del comma 2 bis e del comma 5 art. 167 CdS “orientano ragionevolmente a ritenere che, nei confronti dei veicoli complessi con massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate, considerata la oggettiva difficoltà operativa nel procedere all’accertamento del peso dei singoli veicoli (motrice e rimorchio), la tolleranza da applica-re nel calcolo del peso deve essere quella riportata nel comma 2 bis, e cioè il 5% della massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare più una tonnellata”.
Fonte
Sito web ASAPS
Link di riferimento
clicca qui per ulteriori informazioni
Allegato A_Circolare Ministero Interno 16.7.2019_Veicoli alimentazione alternativa