Con la Circolare n. 3 del 30.7.2020 l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) fornisce
chiarimenti in merito all’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di
secondo livello sancito dall’art. 14 del d.lgs. n. 151/2015, condizione necessaria per la fruizione
dei “benefici contributivi o fiscali” e delle “altre agevolazioni connesse con la stipula
di contratti collettivi aziendali o territoriali”.
La Circolare dispone che “attesa la rilevanza della questione connessa alla efficacia delle
disposizioni derogatorie inserite in contratti collettivi già sottoscritti ma non depositati,
d’intesa con il predetto Ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è
espresso con ulteriore nota prot. n. 8112 del 30 luglio 2020, si ritiene che tale obbligo possa
ritenersi applicabile in riferimento ai contratti sottoscritti o rinnovati a far data dalla pubblicazione
della presente circolare”.
Fonte
Sito web INL
Link
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