L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 11 del 27.3.2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Con questa Circolare sono state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. È stata data, inoltre, informativa in ordine alle altre misure previste dall’articolo 2 e dall’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto, riguardanti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione nonché la sospensione dei termini comportanti prescrizioni e decadenze, dei termini relativi alle procedure concorsuali nonchè dei termini di notifica dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui quelle previste all’articolo 37, comma 2, all’articolo 60, comma 1, all’articolo 61, commi 2 e 5, all’articolo 62, comma 2, lettera c), all’articolo 68, commi 1, 3 e 4 e all’articolo 103, comma 2, che interessano i premi assicurativi. Si forniscono pertanto le informazioni e le indicazioni operative relative alle disposizioni suddette, in vigore dal 17 marzo 2020, in relazione a:
È importante porre in evidenza che la norma ha portata generale, benché l’articolo di riferimento sia intitolato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici”. Da tale disposizione, deriva anche la sospensione delle “richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata”.
Nella sospensione rientrano i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Come spiega l’Istituto, le rate sospese – compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione – dovranno essere versate nel mese di maggio 2020.
Arriverà, invece, fino al 31 maggio 2020, la sospensione per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: tali soggetti beneficeranno di un periodo più lungo, dal 2 marzo al 31 maggio 2020, anziché fino al 30 aprile 2020.
Viene riportata l’indicazione dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle rate mensili, elencati per categorie e secondo un dettagliato calendario di riferimento.
Nello specifico, “tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse)”.
In merito, d’intesa con l’Inps, si forniscono le seguenti indicazioni operative. Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.
Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di “Richiesta regolarità”, che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti. La memorizzazione dei dati del richiedente potrà essere utilizzata dall’Inail e dall’Inps per le comunicazioni relative alla richiesta stessa previste nella fase transitoria descritta al successivo punto a).
Nella home page del servizio Durc online, al fine di informare gli utenti, è stato inserito il seguente messaggio:
Si comunica che i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo Scadenza validità una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di Richiesta regolarità che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inail e dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.
Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:
1. Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;
2. Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in tal caso, come nell’ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l’esito positivo dell’interrogazione e il Durconline avente validità di 120 giorni al richiedente;
3. Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, in tal caso:
a) In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata ope legis fino al 15 giugno 2020 e in caso positivo trasmettere direttamente al richiedente (e agli “accodati”) il Durc online più recente tramite Pec, senza inviare alcun invito a regolarizzare e senza definire l’istruttoria (che sarà annullata automaticamente al termine dei 30 giorni previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015). La notifica ai richiedenti il medesimo documento attraverso il portale Inps avverrà a cura di tale Istituto;
b) Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate a escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle Sedi, la funzione “Consultazione” del servizio online renderà disponibili agli utenti sia i Durc online in corso di validità di cui ai punti 1 e 2), sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. L’implementazione sarà comunicata agli utenti con apposito avviso pubblicato nella home page del servizio Durc online. Si precisa che i documenti relativi ai Durc online con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano quindi come data di “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Non è, infatti, possibile modificare nei documenti in formato pdf la scadenza originaria della validità, in quanto il numero di protocollo, che distingue ogni richiesta di regolarità contributiva e ogni documento unico di regolarità contributiva emesso, deve individuare univocamente un solo documento in formato pdf, anche al fine di prevenire la contraffazione e la falsificazione dei documenti in questione.
4. Non ricorre alcuna delle condizioni di cui ai punti da 1) a 3), in tale ipotesi il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente per l’apertura dell’istruttoria, che per la definizione della stessa dovrà attenersi alle seguenti istruzioni operative, in deroga all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e all’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Su indicazioni dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di non creare disparità di trattamento e nell’ottica di una lettura della disposizione orientata al principio di uguaglianza tra soggetti che nello stesso periodo si trovino nelle medesime situazioni determinate da eventi eccezionali e imprevedibili, tutte le verifiche della regolarità contributiva devono essere effettuate assumendo gli stessi criteri, in modo da considerare tutti i soggetti che richiedono il Durc nel periodo dell’emergenza al pari di coloro che beneficiano ope legis di un prolungamento di efficacia del documento già favorevolmente rilasciato e mettere tutti i soggetti nei cui confronti deve essere verificata la regolarità nella medesima condizione.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
I Durc online con periodo di validità meno recente previsto dall’articolo 103, comma 2, sono quelli scaduti il 31 gennaio 2020, al 120° giorno dalla richiesta che quindi è stata effettuata dai richiedenti il 4 ottobre 2019 e per le suddette verifiche sono stati considerati i pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019.
Pertanto, per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, né risulti un Durconline con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 e sia quindi necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Sedi dovranno considerare i pagamenti scaduti a tutto il 31 agosto 2019, incluse le rate relative a eventuali rateazioni in corso a tale data.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.
Le istruzioni contenute nella circolare Inail 11 marzo 2020 n. 7 secondo cui in merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” sono da intendersi superate dalle presenti indicazioni operative.
Eventuali istruttorie già definite con esito irregolare dal 17 marzo 2020 in difformità alle presenti istruzioni devono essere annullate a cura delle competenti Sedi con l’apposita funzione9 presente in GRA web.
Il testo della Circolare INAIL n. 11 e dei relativi Allegati è consultabile e scaricabile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html