Dal 1° al 30 aprile 2025 le imprese che operano nel settore del trasporto stradale merci e passeggeri potranno presentare la domanda per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale consumato nel primo trimestre dell’anno. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una circolare diffusa il 28 marzo.
Il beneficio, previsto dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo 504/95, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio commerciale. Oltre al gasolio tradizionale, sono inclusi anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, a condizione che vengano utilizzati in sostituzione del gasolio e nel rispetto delle normative vigenti. La domanda va presentata tramite il software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata ai benefici per il gasolio autotrazione del primo trimestre 2025. Le imprese che non utilizzano il servizio telematico doganale Edi devono accompagnare la dichiarazione cartacea con un supporto informatico contenente la medesima documentazione. Le dichiarazioni prive del supporto dovranno essere regolarizzate per poter essere considerate valide.
È possibile scegliere tra due modalità di rimborso: la compensazione del credito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740, oppure la richiesta di restituzione in denaro, per cui sarà necessario indicare correttamente l’Iban e il Bic, anche per conti correnti esteri. Per quanto riguarda i crediti relativi al quarto trimestre 2024, il termine per il loro utilizzo in compensazione è fissato al 31 dicembre 2026, mentre la domanda di rimborso in denaro per le eventuali eccedenze dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.
Fonte
Sito web ADM
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